Art. 6.
(Avviamento al lavoro e preparazione delle professionalità occorrenti).

      1. È istituita, d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna, l'Agenzia regionale per l'occupazione (ARO). Nell'ARO confluiscono l'Agenzia regionale del lavoro della Sardegna nonché le società e gli organismi pubblici, regionali o esercitanti funzioni delegate o trasferite dallo Stato alla Regione, aventi competenza in materia di lavoro.
      2. L'ARO assicura ogni necessaria attività di gestione concernente l'accesso alle attività formative e all'impiego lavorativo nella realizzazione di progetti, garantendo criteri obiettivi e procedure di priorità sociale.

 

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